La legge… fuori legge: caldaie a condensazione e Regolamento UE n. 811/2013.

Pessimista: Ciao Ecologico come stai?

Ecologico: Benissimo grazie, ma sto attentissimo alle precauzioni contro il covid19. Ti ho pensato perché nel mio condominio, l’anno scorso, sono riuscito a convincere tutti e, finalmente, abbiamo sostituito la vecchia caldaia inquinante con un nuovo modello di caldaia a condensazione, da 250 kW, e ora risparmiamo tanto metano. E abbiamo utilizzato l’ecobonus al 50 %.

Pessimista: Ah, quindi anche tu e il tuo condominio siete vittime dell’applicazione della legge sulla classe energetica delle caldaie a condensazione … fuori legge. E quindi niente 65 % ma solo il 50 %.

Ecologico: Non capisco, che vuoi dire? L’ingegnere che ci ha assistito è uno bravo e sveglio e ci ha detto che la detrazione per l’ecobonus era del 50 %. E così è stata inviata, all’ENEA, la pratica.

Pessimista: Sì il collega aveva ragione, la detrazione per il 2019, era stata fissata, in questi casi, al 50 % per interpretazione del MISE, dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA. Il testo che hanno interpretato è la legge Finanziaria pubblicata a dicembre 2017, nella quale si affermava che, dal 1° gennaio 2018,  la detrazione per le caldaie a condensazione era ridotta al 50 % (invece del 65 %) e valida solo per le caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013 della Commissione. In pratica il testo di legge fa una confusione incredibile perché il Regolamento 811/2013 ha per campo di applicazione solo le caldaie con potenza termica nominale minore o uguale di 70 kW (articolo 1 del regolamento) e da qui discende una serie di conseguenze spiacevoli. Primo: non esiste alcun obbligo per i produttori di dichiarare la classe energetica delle caldaie sopra 70 kW. Secondo: sopra 70 kW non esistono neanche gli eventuali limiti con cui confrontare le prestazioni della caldaia per capire a quale classe essa appartenga! In pratica, se davvero si rispetta il regolamento UE nessuno può affermare a quale classe di efficienza appartenga una caldaia con potenza maggiore di 70 kW. Terzo: anche il Regolamento 813/2013 (peraltro mai citato nella finanziaria), che norma la progettazione ecocompatibile delle caldaie con potenza termica nominale minore o uguale di 400 kW, nulla dice sulla classe energetica né tale indicatore è citato nelle informazioni obbligatorie che il costruttore deve fornire. Insomma è stato preso un regolamento UE ed è stato usato in maniera assurda creando un sacco di problemi. Sai è comodo dire che si sta applicando un regolamento UE e non la verità, cioè che si sta approvando una nuova legge italiana che con l’Europa non ha nulla a che vedere; con il provincialismo che ci contraddistingue nessuno ha più il coraggio di protestare o di opporsi, perché se l’autorità cita un Regolamento UE … ha detto tutto.

Ecologico: Scusa ma allora come si fa per le caldaie sopra 70 kW?

Pessimista: Si fa con i ministeri e le agenzie governative che emettono pareri che in realtà sono vere forzature del testo di legge, e così cercano di metterci una pezza. In pratica hanno fatto finta che anche per le caldaie sopra 70 kW il limite per la classe A sia quello del regolamento 811/2013, e cioè efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente nel range  90 % <= eta< 98 %. Il che è anche poco valido tecnicamente perché, in linea teorica, all’aumentare della taglia da 70 a 400 kW, il limite per essere in classe A si dovrebbe alzare e non rimanere costante. Ancora peggio poi per le caldaie con potenza nominale utile maggiore di 400 kW perché, per esse, non esiste, nei regolamenti UE, neanche l’obbligo di dichiarare l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente, figuriamoci la classe energetica!

Ecologico: Ora che mi ci fai pensare ma perché un altro condominio, confinante con noi, con impianto centralizzato simile al nostro, ha cambiato la caldaia come noi ma ha usufruito della detrazione del 65 %? Come ha fatto? Ed è stato assistito dallo stesso ingegnere!

Pessimista: Ma quando hanno cambiato la caldaia?

Ecologico: Mi pare all’inizio del 2020 …

Pessimista: Ecco allora spiegato il perché: il ministero e le agenzie governative hanno, per il 2020, cambiato di nuovo idea e hanno detto che per le spese fatte dal 1° gennaio 2020, per caldaie a condensazione con eta>= 90 % , in impianti centralizzati, la detrazione è di nuovo del 65 %. E il bello è che, a mio parere, hanno (quasi) ragione adesso e avevano (completamente) torto nel 2017.

Ecologico: Che bella notizia che mi dai. Allora avviso subito l’amministratore che anche noi abbiamo diritto alla detrazione del 65 %. Grazie.

Pessimista: Fermo! Non fare niente. Il nuovo parere e la nuova detrazione del 65 % valgono solo dal 1° gennaio 2020 e l’ENEA ha scritto, in chiaro, che chi ha fatto gli interventi nel 2018 e 2019 si deve accontentare del 50 % e non può applicare l’aliquota del 65 %. Tradotto … chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, scurdàmmoce ‘o ppassato!

Ecologico: Ma che fanno? Ci prendono in giro? La detrazione per l’ecobonus dipende dall’interpretazione dei funzionari di turno? E cambia da un anno all’altro? E la certezza del diritto?

Pessimista: La certezza del diritto è come L’araba fenice, che ci sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa! La realtà è davvero complicata. Io ormai parlo di valzer delle interpretazioni. E tanto per darti un’altra brutta notizia lo stesso Regolamento UE 811/2023, sulla classe di efficienza energetica delle caldaie, è stato inserito anche nel decreto Rilancio, recentemente convertito in legge, che riguarda il 110 % di detrazione. Chi sa se ci sarà una nuova interpretazione … o, meglio, un altro giro di valzer!

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